Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco che, a inizio mandato, effettua tale scelta da un Albo nazionale (art. 17, l. n. 127/1997). Dipende funzionalmente dal primo cittadino e può essere revocato solo per violazione dei doveri d'ufficio e previa deliberazione della Giunta.
Svolge, principalmente, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente rispetto alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Nell'attuale ordinamento le sue funzioni sono stabilite dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono:
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, rispetto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di regolarità tecnica sulle dichiarazioni, nel caso in cui l'Ente non abbia personale qualificato;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- esercita le funzioni di Direttore Generale qualora le siano attribuite con provvedimento del Sindaco.