Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
Salvo quanto previsto dall' art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, esercita le funzioni la lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
- Ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
- Coordinamento e riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l' espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- Nomina, designazione e revoca (sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio) dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. nel rispetto della normativa vigente, nonché dello statuto e regolamenti comunali.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
- Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- All'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
- Quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l' esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- In casi di emergenza, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
Chi sostituisce il sindaco esercita anche le sopra citate funzioni.