La autorità “ARERA”, con delibera del 9 febbraio 2026, in esecuzione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026, n. 1180, ha previsto quanto appresso:
1 -omissis- con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni colpiti come individuati nelI’Allegato all’Ordinanza 1180, asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dei suddetti eventi
- la sospensione per 6 (sei) mesi dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, -omissis
- al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, che non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 18 gennaio 2026
2 - di prevedere che i titolari delle utenze e forniture di cui al precedente punto 1, ai fini del riconoscimento della sospensione dei termini di pagamento, presentino, entro la data del 30 aprile 2026, aIl'esercente l'attività di vendita, al gestore del servizio idrico integrato nonché al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, istanza per usufruire della suddetta sospensione, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l'utenza o fornitura è asservita ad un'abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali adottati a seguito degli eventi;
omissis
6 - di prevedere, infine, al fine di garantire una diffusione capillare e maggiormente personalizzata delle informazioni a beneficio dei clienti, ovvero degli utenti incentivando al contempo i pagamenti dei medesimi clienti/utenti che non hanno subito danni, che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti
- provvedano a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.